BENI COMUNI


L’ultimo comma dell’art.118 della Costituzione Italiana dice che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. E’ proprio quel “attività di interesse generale” che fa riferimento ai beni comuni. Dove la Costituzione afferma che i soggetti pubblici devono favorire “le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale” si può infatti dire che, concretamente, quelle attività di interesse generale consistono nella produzione, cura e sviluppo dei beni comuni. La Commissione Rodotà nel 2008 propose di distinguere i beni in beni comuni, beni pubblici e beni privati. E definì i beni comuni come “le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona”. Secondo questa definizione, pertanto, i beni comuni sono cose (materiali ed immateriali) che possono essere oggetto dell’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo (v. Costituzione della Repubblica e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) e degli altri diritti funzionali al libero e pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° comma Costituzione). Tutti, cittadini e non cittadini, possono esercitare tali diritti nei confronti dei beni comuni, in quanto i beni comuni sono indispensabili per una qualità della vita degna di un essere umano.

“Siamo custodi dei beni comuni, non proprietari”

 Fonte di approfondimento:

http://www.labsus.org


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